2012.01.18 - Vendola, a che gioco giochiamo?
Sono anacronistico. Non rientro in quella parte (ahimè, nettamente maggioritaria) di esponenti di sinistra i quali perdono amabilmente il tempo a litigare tra loro e a farsi i dispetti, per cui non partecipo al triste scambio di frecciate variamente assortite tra ferreriani e vendoliani, vendoliani e dilibertiani, dilibertiani e ferreriani e quant’altro.
Mi piacerebbe si parlasse di politica, invece di pensare a farsi i dispettucci. Mi piacerebbe soprattutto che si tenesse a mente che non essere rappresentati in Parlamento significa togliere ai deboli e ai bisognosi un punto di riferimento. Proprio per questo si dovrebbe ripartire dal molto che ci unisce mettendo in secondo piano quello – a prescindere dalla sua quantità, per così dire – che ci divide. Invece si cerca di togliersi i voti l’uno con l’altro, di annientarsi reciprocamente, mentre il popolo, lì fuori, annega.
Ciò premesso, non ho capito perché Nichi Vendola abbia deciso di appoggiare le proposte referendarie in merito alla legge elettorale recentemente bocciate dalla Consulta. Finché si schierano con Marietto Segni e Arturo Parisi (in assoluto, due delle persone meno intelligenti che io abbia mai visto parlare) uomini come Di Pietro e Veltroni, che con la sinistra non hanno nulla a che fare, per me va anche bene. Quando a farlo è Vendola, un po’ meno.
Lo aveva capito anche un bambino di due anni che i due referendum proposti da Segni e Parisi non avrebbero passato il vaglio della Consulta. Non si può abrogare in toto la legge elettorale vigente (a chi pensa il contrario andrebbe tolta la licenza elementare, vero Parisi? Vero Segni?) e nemmeno emendarla in modo troppo marcato, altrimenti si creano pericolose situazioni di vuoto legislativo.
C’erano invece tre quesiti proposti da Stefano Passigli (1), i quali avrebbero mantenuto il Porcellum modificandolo solo per aspetti formalmente marginali, ma sostanzialmente fondamentali: sarebbero state tolte le liste bloccate, il premio di maggioranza e l’indicazione del premier (cosa fuori dalla Costituzione); oltre a ciò, sarebbe rimasta una soglia di sbarramento pari al 4% alla Camera (il Senato ne sarebbe rimasto del tutto sprovvisto). Un bel ritorno al proporzionale, quello cui Vendola inneggiava (a mio avviso giustamente) quando militava in Rifondazione comunista. Perché oggi non gli va giù? Perché oggi vuole affossare il partito in cui militava fino a un paio di anni fa? Ma la sinistra non era storicamente per il proporzionale? Perché il buon Vendola ha partecipato allo squallido affossamento dei referendum proposti da Passigli? Si è forse fidato di quei geni del costituzionalisti del Pd, i quali dicevano che un paio di quesiti di Passigli erano incostituzionali? E bravo Vendola: evidenetmente erano costituzionali quelli dei due democristianucci di quarta fila, di cui uno figlio di un golpista.
Non ho capito nemmeno cosa voglia fare Vendola con l’acqua in Puglia. Non l’ha capito nemmeno Riccardo Petrella, del quale copio/incollo questa lettera aperta da http://ilmegafonoquotidiano.it/news/acqua-alta-vendola .
Vendola, tralasciando anche qualche tua recente dichiarazione pro don Verzè, a che gioco giochiamo?
Acqua alta per Vendola
Per lanciare la campagna per il rispetto dell'esito del Referendum del 12 e 13 giugno scorso, il Comitato pugliese Acqua bene comune ha organizzato un convegno che si terrà a Bari venerdì 20. Sarà presente anche Riccardo Petrella, ex presidente dell'Acquedotto pugliese, dimessosi dal suo incarico nel 2006 per "manifesto dissenso istituzionale" sulla questione della forma giuridica dell'Aqp, che oggi in Puglia continua a rimanere una SpA. Qui riportiamo una lettera pubblica dello stesso Petrella in risposta all'Assessore competente Amati, ma (forse) in primo luogo ad un intervento di Vendola apparso non a caso su Il Manifesto il 15 gennaio scorso, quando tutti i media locali ed anche alcuni nazionali hanno diffuso la notizia del ritorno di Petrella in Puglia; questa volta, però a supporto non delle ragioni vendoliane, bensì di quelle dei Comitati di base, ormai delusi e delusi dall'operato del governatore "rivoluzionario".
Tariffa al consumatore o finanziamento pubblica dell'acqua, bene comune per la vita?
Lettera aperta a Nichi Vendola e Fabiano Amati (assessore regionale Puglia)
di Riccardo Petrella
Dopo la lettera aperta del 12 gennaio dell’Assessore Amati indirizzata a me ed al movimento « Acqua Bene Comune » della Puglia, e l’intervento del presidente Vendola con un articolo apparso su Il manifesto del 14 gennaio, su uno dei temi centrali trattati da Amati, il livello delle tariffe dell’acqua dell’AQP, mi é parso ragionevole « indirizzare » ad entrambi la mia « risposta », originalmente destinata all’assessore regionale. Il Comitato pugliese « Acqua Bene Comune » reagirà secondo le proprie regole ed intendimenti.
Ringrazio anzitutto Fabiano Amati per avermi fatto l’onore di essere destinatario, con gli amici del Comitato pugliese, della lettera aperta e del tono pacato usato. Ha un pochino esagerato sul lato retorico, ricercatamente malizioso ma, siccome, volutamente, non ho mai polemizzato negli ultimi cinque anni sull’AQP né con il presidente né con l’assessore, non ho alcuna intenzione di farlo ora. Penso anch’io che quel che conta sono i contenuti ed é su di essi che tutti noi , cittadini o responsabili politici, dobbiamo confrontarci non per aver ragione, ma per fare avanzare le cose nella buona direzione. Nel nostro caso la buona direzione é rappresentata dalla ripubblicizzazione dell’AQP e del governo dell’acqua in Puglia (ed in Italia).
Sia Amati che Vendola hanno ragione di insistere sul fatto che la ripubblicizzazione del governo dell’acqua non é un affare semplice e che un presidente di una regione italiana non ha né il potere reale né la bacchetta magica per fare quello che desidera (fortunatamente aggiungerei). Questo, pero’, non é suffficiente per spiegare la questione fondamentale, al centro del dibattito in Puglia prima e dopo il referendum di giugno 2012, che é di capire « perché, dopo più di sei anni dall’elezione di Nichi Vendola a presidente della Puglia, vinta « personalmente » in maniera bella ed entusiasmante anche perché la ripubblicizzazione dell’AQP é stata , con la sanità, uno dei due temi principali della sua campagna, i cittadini pugliesi devono ancora battersi per la ripubblicizzazione ? »
La ripubblicizzazione dell’acqua vuole dire la responsabilità integrale ed integrata del governo dell’acqua nelle mani dei poteri pubblici e, quindi (solo in teoria ?) dei cittadini :
a) ai vari livelli di regolazione e di orientamento (regolazione giuridico-istituzionale, finalità ed obiettivi, forme di gestione finanziaria ed operativa ivi compresa la partecipazione dei cittadini...), e
b) nelle varie fasi del ciclo politico-economico globale dell’acqua e dei servizi idrici (salvaguardia e protezione dell’ambiente e delle fonti, attività di ricerca sceintifica e tecnica, captaggio e produzione dell’acqua buona per usi umani, distribuzione, diffusione, usi, fognature, trattamento delle acque reflue e riciclaggio, valutazione, attività prospettive) ; non solo, quindi, del « piccolo » ciclo dell’acqua costituito in Italia dal « servizio idrico integrato » (acqua potabile, fognature, trattamento delle acque reflue).
Per concretizzare il dibattito, la ripubblicizzazione dell’AQP e del governo dell’acqua significava e significa tuttora almeno tre cose (fra altre, anch’esse importanti, ma che per ragioni di spazio non posso trattare)(2) : cambiare lo statuto dell’AQP ; modificare il sistema tariffario e i principi fondatori del finanziamento dei servizi idrici introdotti dalla legge Galli del 1994 ;
promuovere la partecipazione effettiva dei cittadini al governo dell’acqua.
Primo, livello giuridico-istituzionale, cambiare lo statuto dell’AQP da SpA, soggetto di diritto privato, a soggetto di diritto pubblico, cioé Azienda pubblica, Azienda speciale, ente consortile,….. Questo cambiamento non é stato operato. Come ha dimostrato la storia degli ultimi anni, anche la SpA in house (che rispetta le tre condizioni fissate dalla Corte di Giustizia Europea) costituisce una correzione non dello statuto privato della SpA, ma delle modalità operative della sua funzione sociale che resta il profitto. Inoltre la SpA in house non puo’ esimersi dall’applicazione della tariffa fondata sul principio ( affermato anche dalla Direttiva Quadro Europea sull’Acqua del 2000) del recupero dei costi totali di produzione, compresa la remunerazione del capitale (principio che é stato abrogato dal referendum di giugno proprio per quanto riguarda specificamente il 7%, che nella legislazione italiana era stato attribuito alla remunerazione del capitale). Certo, la Costituzione dell'Azienda pubblica regionale « Acquedotto pugliese » (Aqp) rappresenterà, quando realizzata, un passo avanti non indifferente importante anche se non é ancora ben chiaro quale sara lo statuto reale dell’AQP.
Peccato che la Regione Puglia non ha operato il cambio di statuto negli anni quando non v’era alcun ostacolo legislativo che impedisse di farlo. Quisquiglie, é stato detto e scritto. Problema non maturo, che interessa poco i pugliesi. La priorità era di efficientare la gestione dell’AQP, ridurre le perdite di rete. E chi mai ha pensato che le due cose fossero esclusive, l’una o l’altra ? Il fatto é che sull’efficientamento dell’AQP tutti gli attori importanti della politica dellacqua in Puglia (ed in Italia) erano d’accordo (e a ragione), mentre il cambio di statuto dell’AQP ha suscitato e suscita opposizioni forti all’interno della giunta e dell’assemblea regionale. La realpolitik, il « fare politica concreta » ha sicuramente giocato in favore dei rinvii e dei tentennamenti. Comprensibile, ma cio’ non rende accettabile i ritardi e le incompletezze nelle scelte operate. Ora é evidente che, se l’art. 20 del decreto legge sulle liberalizzzazoini del governo Monti non é eliminato fra giorni, effettuare il cambio oggi é diventato politicamente ancor più difficile (anche se non impossibile come dimostra la trasformazione della SpA Airin di Napoli in Azienda speciale Acqua Bene Comune). Attualmente l’AQP resta una SpA !
Secondo, livello politico-economico, la ripubblicizzazione significa modificare il sistema tariffario e i principi fondatori del finanziamento dei servizi idrici introdotti dalla legge Galli del 1994 e rinforzati, nel senso della mercificazione dell’acqua e della finaziarizzazione privata dei servizi idrici, dai successivi numerosi interventi legislativi che hanno contribuito a fare della regolazione dei servizi idrici in Italia un sistema fra i più confusi in Europa. La Regione Puglia ha rifiutato finora di ripubblicizzare il sistema tariffario ed i suoi fondamenti. Essa non ha voluto cambiare, nemmeno in parte, la regola che impone che la tariffa del m³ d’acqua pagata dal consumatore deve finanziare i costi totali del servizio idrico integrato. Avete sempre affermato che la tariffa é essenziale per recepire le risorse finanziarie necessarie per gli ingenti investimenti da fare sia a corto e medio terrnine (efficientamento dell’AQP) che a lungo termine secondo il Piano d’ambito. A questo proposito avete argomentato che il mantenimento del 7% nella tariffa dell’AQP malgrado il referendum, serve non a remunerare il capitale investito ma a coprire i costi d’indebitamento dell’AQP accumulati anche prima del 2005 dalla precedene gestione. Mi pare un argomento da rivedere anche per la semplice ragione che se l’AQP applica la legge che ha introdotto l’obbligatorietà di includere tale percentuale a titolo di remunerazione del capitale, in questo caso non si puo’ dire che esso copre altri costi. Se invece l’AQP usa il 7% per coprire altri costi, va fuori norma perché non rispetta la disposizione legislativa. Non tanto solido é l’argomento (lettera di Amati) che rimanda alla responsabilità dei Sindaci pugliesi il mantenimento del 7% e che afferma che se i Sindaci lo riducessero cio’ avrebbe come conseguenza la riduzione degli investimenti. Chi crede per un secondo che la Regione, diventata l’unico azionista dell’AQP, non ha un grande potere d’influenza sulle decisioni in materia di tariffe ? E’ poi necessario ricordare che l’argumento relativo alla riduzione degli investimenti é quello, da sempre, ab-usato dai fautori della mercificazione dell’acqua e della privatizzazione dei servizi idrici, i quali affermano che é meglio far ricorso alla tariffa, secondo « la verità dei prezzi », per finanziare i costi del « consumo » dell’acqua, piuttosto che alle tasse perché cosi si evita di aumentare il livello di tasse a carico dei cittadini ?
La ripubblicizzazione del finanziamento del servizio idrico integrato in Italia significa, dunque,
adottare un sistema differenziato a seconda delle tre principali finalità cui corrisponde l’utilizzo dell’acqua che sono : il diritto alla vita di ogni persona, il benessere collettivo decente, l’utilità individuale.
Per quanto riguarda i costi del diritto umano all’accesso all’acqua potabile ed ai servizi sanitari, nella quantità e qualità essenziali per la vita, (50 litri al giorno per persona) ed al trattamento delle acque reflue (quantità di litri da determinare « localmente »), essi devono essere coperti dalla collettività tramite le finanze pubbliche (il bilancio pubblico). In questo senso, bisogna continuare a battersi contro le scelte fatte, a livello nazionale ed europeo, anche in queste ultime settimane, di sottomettere al vincolo della stabilità la spesa pubblica per i servizi pubblici che riguardano i diritti umani e sociali. Accettare il finanziamento dell’acqua potabile per la vita unicamente sulla tariffa non contribuisce affatto a combattere la demolizione in corso dello Stato dei diritti e della sicurezza sociale. Per quanto riguarda il benessere collettivo decente (si stima che esso sia soddisfatto con un utilizzo d’acqua di 120-130 litri al giorno per persona, compresi i già menzionati 50 litri), é opportuno di richiedere ad ogni cittadino o nucleo familiare un contributo monetario fisso. Riguardo l’utilità individuale, ogni utilizzo superiore ai 120-130 litri diurni per persona corrisponde ad un benessere individuale variabile. In questo caso, si puo’ applicare una tariffa progressiva, fino ad un limite di litri utilizzabili, fissato dalla collettività (per esempio attorno ai 250-300 litri al giorno per persona) . Questo limite di sostenibilità ecologica implica che al di là di esso non é legalmente permesso l’utilizzo dell’acqua potabile. Altrimenti detto non si applica il principio di « chi inquina paga ». Se la collettività decide che un consumo di 250-300 litri al giorno per persona é ecologicamente il massimo sostenibile, non é perché pago che posso andare al di là del limite.
L’AQP non ha operato alcuna innovazione a livello di questa ripubblicizzazione. Esso é rimasto allineato sulla soluzione rappresentata dalla « tariffa sociale », cioé una tariffa bassa, molto ridotta, mirante a permettere l’accesso all’acqua potabile per le famiglie « povere ». La « tariffa sociale » non si distacca ideologicamente dalla cultura della mercificazione e privatizzazione del diritto all’acqua perché essa dice « tutti devono pagare l’acqua ai costi di mercato.Pero’, tenendo conto delle condizioni di certe categorie sociali.....ecc...interveniamo per aiutarle... ». Cio’ facendo, non si garantisce il diritto umano all’acqua, ma si fa soprattutto opera di carità nei confronti dei « poveri ». Fare carità non é un atto di ripubblicizzazione del diritto all’acqua. Il welfare é nato e si fonda sui diritti e sulla sicurezza, e non sulla carità e l’assistenza.
realizzare una profonda revisione del sistema della finanza pubblica ed in particolare del finanziamento degli investimenti nei beni e nei servizi pubblici, in questo caso l’acqua ed i servizi idrici.
Non si puo’ accettare come inevitabile che il finanziamento dell’AQP sia definitivaemente privatizzato perché fondato sulla tariffa pagata dal consumatore, sulla quale contare anche per ammortire l’indebitamento contratto sui mercati di capitali privati, a sua volta considerato inevitabile perche bisogna contenere la spesa pubblica, il pubblico non ha più soldi, il finanziamento privato consente una gestione più efficiente e efficace ...ecc.ecc. E’ vero che oggi in Europa non esiste più un istituto di credito pubblico (locale, regionale, nazionale, internazionale). Anche quando i capitali sono totalmente ( cosa oramai rara) o parzialmente pubblici, l’istituto di credito, per esempio la BEI, si comporta, con le debite distinzioni, come una banca di credito obbediente a principi e logiche di tipo privato. Inoltre, gli invesitmenti pubblici nei beni e servizi pubblici superano di gran lunga le capacità di intervento di banche etiche, banche sociali, banche realmente cooperative....Non si puo’ contare su di loro per un’inversione di tendenza. In realtà, i dominanti privatizzatori hanno creato l’inevitabilità dell’indebitamento nei confronti del capitale privato. Il rinegoziato dei termini del debito di 280 milioni contratto nel 2004 dall’AQP con la Merryl Lynch é stato una buona cosa ma fu doveroso e legittimo tanto leonino fu il contratto firmato con leggerezza ed incuria dalla direzione dell’AQP e dai responsabili della Regione dell’epoca. E” auspicabile che la Regione abbandoni l’allinemento sulla « normalità » dell’indebitamento nei confronti dei capitali privati e, quindi, della dipendenza del futuro finanziario dell’AQP dalle imprese di notazione (rating). Questo allineamento emerge allorché l’assessore Amati parlando dei milioni di utili registrati grazie all’efficientameto dell’AQP negli ultimi due anni fa appello al riconosicmento della buona gestione dell’Acquesotto fatto “da tutti gli specialist e dalle agenzie di rating”. Con questo voglio ancora una volta attirare l’attenzione di Vendola e di Amati sulla trappola rappresentata dalla tariffa pagata del consumatore. La tariffa non libera l’acqua, né i servizi idrici, né il cittadino, né le collettività locali e regionali dalle logiche del mercato, del consumo e degli interessi finanziari. Le tariffe nei paesi del Nord dell’Europa sono in media da due (Belgio, Francia) a quattro volte (Danimarca, Regno Unito, Germania) superiori a quelle italiane. Esse non hanno ridotto l’indebitamento nei confronti dei mercati di capitali privati e « stranieri », anzi. E non si puo’ dire che la tariffa della verità dei prezzi di mercato abbia liberato i cittadini francesi dalla loro sottomissione agli interessi delle grandi imprese private. Lo stesso vale per il Regno Unito e da pochi anni per la Germania.
Cio’ detto, ha fatto bene il presidente Vendola ad affermare il 14 gennaio che é possibile ridurrre la tariffa e che si puo’ utilizzare il denaro pubblico per il finanziamento degli investimenti nel settore idrico. Finalmente ! Sono contento del progresso compiuto perché quando proposi nel 2006, allorché ero presidente de’ll’AQP, come soluzione da minor male, la creazione di un fondo pubblico regionale per finanziare il diritto umano ai 50 litri in Puglia (i costi annuali per il bilancio regionale sarebbero stati di poco superiori a 2 milioni l’anno) la risposta fu il rifiuto. Spero che la Regione Puglia s’incammini gradualmente, ma presto, verso la ricerca di soluzioni innovatrici sul piano dell’istituzione di soggetti di credito pubblici regionali e del funzionamento dell’economia dei beni comuni in Puglia. Non sono titolato a parlare a nome del Comitato pugliese Acqua Bene Comune » ma penso che l’Università del Bene Comune e le nuove ed interessanti organizzazioni sui beni comuni, compreso il Comitato pugliese, costituitesi in Italia negli ultimi tre-quattro anni, saranno pronte a dare il loro contributo di analisi e di proposte.
Terzo, livello socio-politico, promuovere la partecipazione effettiva dei cittadini al governo dell’acqua. Fino a non molto tempo fa, far partecipare i cittadini al governo degli affari pubblici significava soprattutto due cose: informarli bene e consultarli di tanto in tanto (ma senza potere vincolante). Il ricorso ai referendum abrogativi ed allo strumento di proposta di legge di iniziativa popolare erano considerati due strumenti eccezionali ed originali introdotti dalla Costituzione italiana. Il secondo, in particolare, resta una forma importante di partecipazione cittadina specifica al nostro Paese. Non é un caso che l’utilizzo di questi strumenti in Italia negli ultimi anni sia avvenuto nel campo dell’acqua (legge regionale sul servizio idrico in Toscana e legge nazionale sull’acqua di iniziativa popolare, due refendum abrogativi…). Non parliamo poi delle innumerevoli iniziative cittadine prese a livello comunale, provinciale e regionale dall’inizio degli anni 2000 in favore del diritto all’acqua e dell’acqua bene comune, res publica . I cittadini pugliesi sono stati fra I più attivi in questa mobilitazione. La Regione Puglia ha in qualche modo, in maniera molto minore l’AQP, accolto la pressione dei movimenti pugliesi ad essere coinvolti e partecipanti nel processo di ripubblicizzazione dell’AQP annunciato da Nichi Vendola. Ogniqualvolta il movimento pugliese si é trovato a divergere dalle misure prese dalla regione, I contatti sono stati pero’ più tesi vuoi conflittuali. Allo stato attuale si può dire che la partecipazione dei cittadini al governo dell’acqua in Puglia é di tipo movimentista, un misto di associazione/dialogo e di opposizione. E’ tempo - se il presidente Vendola e l’Assessore Amati accettano un appello da parte mia, a titolo puramente personale – che siano messi in opera, subito, degli strumenti di coinvolgimento ( una audit regionale o una consulta regionale con pareri vincolanti, o la convocazione de « Gli Stati Generali dell’acqua della Puglia », anch’essi con poteri propositivi vincolanti) con il compito di esaminare e proporre entro la fine del 2012 come creare un sistema di reale partecipazione dei cittadini al governo dell’acqua in Puglia. Nichi Vendola conosce bene il potere dei cittadini. Certo, tutti noi amiamo il vento quando ci é favorevole ma esso ci può aiutare ad andare nella direzione giusta anche per vie da noi non pensate o desiderate.
NOTE
(1): Per i puristi e gli amanti dlele cose complicate, riporto integralmente il testo dei tre referendum proposti da Stefano Passigli.
QUESITO N°1
«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole "con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84" Art. 14 bis comma 1
Art. 14 bis comma 2
Art. 14 bis comma 3 limitatamente alle parole "nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione."
Art. 14 bis comma 5 limitatamente alle parole "dei collegamenti ammessi"
Art. 18 bis comma 2limitatamente alle parole "abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
e" Art. 24 comma l numero 2) limitatamente alle parole "alle coalizioni e"
Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste di ciascuna coalizione"
Art. 83 comma 1 numero 2)
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera a)
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole" non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "che abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole "non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "rappresentative di minoranze"
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole "nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista di cui"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista per tale quoziente"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista. I seggi"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole"
Art. 83 comma 1 numero 5)
Art. 83 comma 1 numero 6)
Art. 83 comma 1 numero 7)
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "salvo quanto disposto dal comma 2,"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle varie" e le parole "liste di cui"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "lettera b),"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista di cui"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle" e le parole "liste per le quali"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "in caso di parità, alle" e le parole "liste che abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista corrisponda"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "iniziando dalla" e le parole "lista che abbia"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni o singole" poste tra le parole "da parte di più" e le parole" liste, da quella"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o liste singole"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "seggi eccedenti alla" e le parole "lista in quelle"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "inoltre le" e le parole "liste, che non abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "seggi a tali" e le parole "liste. Qualora"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "due o più" e le parole "liste abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o alla singola"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o" poste tra le parole "cedere, alla" e le parole "lista singola eccedentaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" posta tra la parola "lista" e la parola "eccedentaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "attribuzione e alla" e le parole "lista singola deficitaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" tra la parola "lista" e la parola "deficitaria"
Art. 83 comma 1 numero 9)
Art. 83 comma 2
Art. 83 comma 3
Art. 83 comma 4
Art. 83 comma 5
Art. 84 comma 3»
QUESITO N°2
«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 18 bis comma 3 limitatamente alle parole "presentati secondo un determinato ordine" Art. 19 comma 1 limitatamente alle parole "nella stessa"
Art. 58 comma 2 limitatamente alle parole "tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni"
Art. 84 comma 1 limitatamente alle parole "secondo l'ordine di presentazione"
Art. 85
Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nella lista"
Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nell'ordine progressivo di lista"»
QUESITO N°3
«Volete Voi che sia abrogato il D. Lgs. 20 Dicembre 1993, n. 533 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole ", con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale"
Art. 1 comma 3
Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "La regione Trentino-Alto Adige e' costituita"
Art. 1 comma 4 limitatamente alla parola "sei"
Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale"
Art. 8 comma 1 limitatamente alle parole "14-bis,"
Art. 9 comma 3 limitatamente alle parole "effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano",
Art. 9 comma 4 limitatamente alle parole ", presentati secondo un determinato ordine"
Art. 9 comma 5 limitatamente alle parole "18-bis,"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "di ciascuna coalizione"
Art. 16
Art. 17
Art. 17 bis
Art. 19
Titolo VII limitatamente alle parole "TITOLO VII Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige"
Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e"
Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "della regione Trentino-Alto Adige"
Art. 20 comma 1 lettera b) limitatamente alle parole "nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'."
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole "delle due regioni"
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole "F e G"
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole ", e successive modificazioni"
Art. 21 comma 2
Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali,"
Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "non risultati eletti ai sensi dell'art. 21"
Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21"
Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21"
Art. 21 bis comma 4 limitatamente alle parole ", esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21"
Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o"
Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "del Trentino-Alto Adige",
Art. 21 ter comma 7 limitatamente alle parole "nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige"
Allegate tabelle A e B»
Mi piacerebbe si parlasse di politica, invece di pensare a farsi i dispettucci. Mi piacerebbe soprattutto che si tenesse a mente che non essere rappresentati in Parlamento significa togliere ai deboli e ai bisognosi un punto di riferimento. Proprio per questo si dovrebbe ripartire dal molto che ci unisce mettendo in secondo piano quello – a prescindere dalla sua quantità, per così dire – che ci divide. Invece si cerca di togliersi i voti l’uno con l’altro, di annientarsi reciprocamente, mentre il popolo, lì fuori, annega.
Ciò premesso, non ho capito perché Nichi Vendola abbia deciso di appoggiare le proposte referendarie in merito alla legge elettorale recentemente bocciate dalla Consulta. Finché si schierano con Marietto Segni e Arturo Parisi (in assoluto, due delle persone meno intelligenti che io abbia mai visto parlare) uomini come Di Pietro e Veltroni, che con la sinistra non hanno nulla a che fare, per me va anche bene. Quando a farlo è Vendola, un po’ meno.
Lo aveva capito anche un bambino di due anni che i due referendum proposti da Segni e Parisi non avrebbero passato il vaglio della Consulta. Non si può abrogare in toto la legge elettorale vigente (a chi pensa il contrario andrebbe tolta la licenza elementare, vero Parisi? Vero Segni?) e nemmeno emendarla in modo troppo marcato, altrimenti si creano pericolose situazioni di vuoto legislativo.
C’erano invece tre quesiti proposti da Stefano Passigli (1), i quali avrebbero mantenuto il Porcellum modificandolo solo per aspetti formalmente marginali, ma sostanzialmente fondamentali: sarebbero state tolte le liste bloccate, il premio di maggioranza e l’indicazione del premier (cosa fuori dalla Costituzione); oltre a ciò, sarebbe rimasta una soglia di sbarramento pari al 4% alla Camera (il Senato ne sarebbe rimasto del tutto sprovvisto). Un bel ritorno al proporzionale, quello cui Vendola inneggiava (a mio avviso giustamente) quando militava in Rifondazione comunista. Perché oggi non gli va giù? Perché oggi vuole affossare il partito in cui militava fino a un paio di anni fa? Ma la sinistra non era storicamente per il proporzionale? Perché il buon Vendola ha partecipato allo squallido affossamento dei referendum proposti da Passigli? Si è forse fidato di quei geni del costituzionalisti del Pd, i quali dicevano che un paio di quesiti di Passigli erano incostituzionali? E bravo Vendola: evidenetmente erano costituzionali quelli dei due democristianucci di quarta fila, di cui uno figlio di un golpista.
Non ho capito nemmeno cosa voglia fare Vendola con l’acqua in Puglia. Non l’ha capito nemmeno Riccardo Petrella, del quale copio/incollo questa lettera aperta da http://ilmegafonoquotidiano.it/news/acqua-alta-vendola .
Vendola, tralasciando anche qualche tua recente dichiarazione pro don Verzè, a che gioco giochiamo?
Acqua alta per Vendola
Per lanciare la campagna per il rispetto dell'esito del Referendum del 12 e 13 giugno scorso, il Comitato pugliese Acqua bene comune ha organizzato un convegno che si terrà a Bari venerdì 20. Sarà presente anche Riccardo Petrella, ex presidente dell'Acquedotto pugliese, dimessosi dal suo incarico nel 2006 per "manifesto dissenso istituzionale" sulla questione della forma giuridica dell'Aqp, che oggi in Puglia continua a rimanere una SpA. Qui riportiamo una lettera pubblica dello stesso Petrella in risposta all'Assessore competente Amati, ma (forse) in primo luogo ad un intervento di Vendola apparso non a caso su Il Manifesto il 15 gennaio scorso, quando tutti i media locali ed anche alcuni nazionali hanno diffuso la notizia del ritorno di Petrella in Puglia; questa volta, però a supporto non delle ragioni vendoliane, bensì di quelle dei Comitati di base, ormai delusi e delusi dall'operato del governatore "rivoluzionario".
Tariffa al consumatore o finanziamento pubblica dell'acqua, bene comune per la vita?
Lettera aperta a Nichi Vendola e Fabiano Amati (assessore regionale Puglia)
di Riccardo Petrella
Dopo la lettera aperta del 12 gennaio dell’Assessore Amati indirizzata a me ed al movimento « Acqua Bene Comune » della Puglia, e l’intervento del presidente Vendola con un articolo apparso su Il manifesto del 14 gennaio, su uno dei temi centrali trattati da Amati, il livello delle tariffe dell’acqua dell’AQP, mi é parso ragionevole « indirizzare » ad entrambi la mia « risposta », originalmente destinata all’assessore regionale. Il Comitato pugliese « Acqua Bene Comune » reagirà secondo le proprie regole ed intendimenti.
Ringrazio anzitutto Fabiano Amati per avermi fatto l’onore di essere destinatario, con gli amici del Comitato pugliese, della lettera aperta e del tono pacato usato. Ha un pochino esagerato sul lato retorico, ricercatamente malizioso ma, siccome, volutamente, non ho mai polemizzato negli ultimi cinque anni sull’AQP né con il presidente né con l’assessore, non ho alcuna intenzione di farlo ora. Penso anch’io che quel che conta sono i contenuti ed é su di essi che tutti noi , cittadini o responsabili politici, dobbiamo confrontarci non per aver ragione, ma per fare avanzare le cose nella buona direzione. Nel nostro caso la buona direzione é rappresentata dalla ripubblicizzazione dell’AQP e del governo dell’acqua in Puglia (ed in Italia).
Sia Amati che Vendola hanno ragione di insistere sul fatto che la ripubblicizzazione del governo dell’acqua non é un affare semplice e che un presidente di una regione italiana non ha né il potere reale né la bacchetta magica per fare quello che desidera (fortunatamente aggiungerei). Questo, pero’, non é suffficiente per spiegare la questione fondamentale, al centro del dibattito in Puglia prima e dopo il referendum di giugno 2012, che é di capire « perché, dopo più di sei anni dall’elezione di Nichi Vendola a presidente della Puglia, vinta « personalmente » in maniera bella ed entusiasmante anche perché la ripubblicizzazione dell’AQP é stata , con la sanità, uno dei due temi principali della sua campagna, i cittadini pugliesi devono ancora battersi per la ripubblicizzazione ? »
La ripubblicizzazione dell’acqua vuole dire la responsabilità integrale ed integrata del governo dell’acqua nelle mani dei poteri pubblici e, quindi (solo in teoria ?) dei cittadini :
a) ai vari livelli di regolazione e di orientamento (regolazione giuridico-istituzionale, finalità ed obiettivi, forme di gestione finanziaria ed operativa ivi compresa la partecipazione dei cittadini...), e
b) nelle varie fasi del ciclo politico-economico globale dell’acqua e dei servizi idrici (salvaguardia e protezione dell’ambiente e delle fonti, attività di ricerca sceintifica e tecnica, captaggio e produzione dell’acqua buona per usi umani, distribuzione, diffusione, usi, fognature, trattamento delle acque reflue e riciclaggio, valutazione, attività prospettive) ; non solo, quindi, del « piccolo » ciclo dell’acqua costituito in Italia dal « servizio idrico integrato » (acqua potabile, fognature, trattamento delle acque reflue).
Per concretizzare il dibattito, la ripubblicizzazione dell’AQP e del governo dell’acqua significava e significa tuttora almeno tre cose (fra altre, anch’esse importanti, ma che per ragioni di spazio non posso trattare)(2) : cambiare lo statuto dell’AQP ; modificare il sistema tariffario e i principi fondatori del finanziamento dei servizi idrici introdotti dalla legge Galli del 1994 ;
promuovere la partecipazione effettiva dei cittadini al governo dell’acqua.
Primo, livello giuridico-istituzionale, cambiare lo statuto dell’AQP da SpA, soggetto di diritto privato, a soggetto di diritto pubblico, cioé Azienda pubblica, Azienda speciale, ente consortile,….. Questo cambiamento non é stato operato. Come ha dimostrato la storia degli ultimi anni, anche la SpA in house (che rispetta le tre condizioni fissate dalla Corte di Giustizia Europea) costituisce una correzione non dello statuto privato della SpA, ma delle modalità operative della sua funzione sociale che resta il profitto. Inoltre la SpA in house non puo’ esimersi dall’applicazione della tariffa fondata sul principio ( affermato anche dalla Direttiva Quadro Europea sull’Acqua del 2000) del recupero dei costi totali di produzione, compresa la remunerazione del capitale (principio che é stato abrogato dal referendum di giugno proprio per quanto riguarda specificamente il 7%, che nella legislazione italiana era stato attribuito alla remunerazione del capitale). Certo, la Costituzione dell'Azienda pubblica regionale « Acquedotto pugliese » (Aqp) rappresenterà, quando realizzata, un passo avanti non indifferente importante anche se non é ancora ben chiaro quale sara lo statuto reale dell’AQP.
Peccato che la Regione Puglia non ha operato il cambio di statuto negli anni quando non v’era alcun ostacolo legislativo che impedisse di farlo. Quisquiglie, é stato detto e scritto. Problema non maturo, che interessa poco i pugliesi. La priorità era di efficientare la gestione dell’AQP, ridurre le perdite di rete. E chi mai ha pensato che le due cose fossero esclusive, l’una o l’altra ? Il fatto é che sull’efficientamento dell’AQP tutti gli attori importanti della politica dellacqua in Puglia (ed in Italia) erano d’accordo (e a ragione), mentre il cambio di statuto dell’AQP ha suscitato e suscita opposizioni forti all’interno della giunta e dell’assemblea regionale. La realpolitik, il « fare politica concreta » ha sicuramente giocato in favore dei rinvii e dei tentennamenti. Comprensibile, ma cio’ non rende accettabile i ritardi e le incompletezze nelle scelte operate. Ora é evidente che, se l’art. 20 del decreto legge sulle liberalizzzazoini del governo Monti non é eliminato fra giorni, effettuare il cambio oggi é diventato politicamente ancor più difficile (anche se non impossibile come dimostra la trasformazione della SpA Airin di Napoli in Azienda speciale Acqua Bene Comune). Attualmente l’AQP resta una SpA !
Secondo, livello politico-economico, la ripubblicizzazione significa modificare il sistema tariffario e i principi fondatori del finanziamento dei servizi idrici introdotti dalla legge Galli del 1994 e rinforzati, nel senso della mercificazione dell’acqua e della finaziarizzazione privata dei servizi idrici, dai successivi numerosi interventi legislativi che hanno contribuito a fare della regolazione dei servizi idrici in Italia un sistema fra i più confusi in Europa. La Regione Puglia ha rifiutato finora di ripubblicizzare il sistema tariffario ed i suoi fondamenti. Essa non ha voluto cambiare, nemmeno in parte, la regola che impone che la tariffa del m³ d’acqua pagata dal consumatore deve finanziare i costi totali del servizio idrico integrato. Avete sempre affermato che la tariffa é essenziale per recepire le risorse finanziarie necessarie per gli ingenti investimenti da fare sia a corto e medio terrnine (efficientamento dell’AQP) che a lungo termine secondo il Piano d’ambito. A questo proposito avete argomentato che il mantenimento del 7% nella tariffa dell’AQP malgrado il referendum, serve non a remunerare il capitale investito ma a coprire i costi d’indebitamento dell’AQP accumulati anche prima del 2005 dalla precedene gestione. Mi pare un argomento da rivedere anche per la semplice ragione che se l’AQP applica la legge che ha introdotto l’obbligatorietà di includere tale percentuale a titolo di remunerazione del capitale, in questo caso non si puo’ dire che esso copre altri costi. Se invece l’AQP usa il 7% per coprire altri costi, va fuori norma perché non rispetta la disposizione legislativa. Non tanto solido é l’argomento (lettera di Amati) che rimanda alla responsabilità dei Sindaci pugliesi il mantenimento del 7% e che afferma che se i Sindaci lo riducessero cio’ avrebbe come conseguenza la riduzione degli investimenti. Chi crede per un secondo che la Regione, diventata l’unico azionista dell’AQP, non ha un grande potere d’influenza sulle decisioni in materia di tariffe ? E’ poi necessario ricordare che l’argumento relativo alla riduzione degli investimenti é quello, da sempre, ab-usato dai fautori della mercificazione dell’acqua e della privatizzazione dei servizi idrici, i quali affermano che é meglio far ricorso alla tariffa, secondo « la verità dei prezzi », per finanziare i costi del « consumo » dell’acqua, piuttosto che alle tasse perché cosi si evita di aumentare il livello di tasse a carico dei cittadini ?
La ripubblicizzazione del finanziamento del servizio idrico integrato in Italia significa, dunque,
adottare un sistema differenziato a seconda delle tre principali finalità cui corrisponde l’utilizzo dell’acqua che sono : il diritto alla vita di ogni persona, il benessere collettivo decente, l’utilità individuale.
Per quanto riguarda i costi del diritto umano all’accesso all’acqua potabile ed ai servizi sanitari, nella quantità e qualità essenziali per la vita, (50 litri al giorno per persona) ed al trattamento delle acque reflue (quantità di litri da determinare « localmente »), essi devono essere coperti dalla collettività tramite le finanze pubbliche (il bilancio pubblico). In questo senso, bisogna continuare a battersi contro le scelte fatte, a livello nazionale ed europeo, anche in queste ultime settimane, di sottomettere al vincolo della stabilità la spesa pubblica per i servizi pubblici che riguardano i diritti umani e sociali. Accettare il finanziamento dell’acqua potabile per la vita unicamente sulla tariffa non contribuisce affatto a combattere la demolizione in corso dello Stato dei diritti e della sicurezza sociale. Per quanto riguarda il benessere collettivo decente (si stima che esso sia soddisfatto con un utilizzo d’acqua di 120-130 litri al giorno per persona, compresi i già menzionati 50 litri), é opportuno di richiedere ad ogni cittadino o nucleo familiare un contributo monetario fisso. Riguardo l’utilità individuale, ogni utilizzo superiore ai 120-130 litri diurni per persona corrisponde ad un benessere individuale variabile. In questo caso, si puo’ applicare una tariffa progressiva, fino ad un limite di litri utilizzabili, fissato dalla collettività (per esempio attorno ai 250-300 litri al giorno per persona) . Questo limite di sostenibilità ecologica implica che al di là di esso non é legalmente permesso l’utilizzo dell’acqua potabile. Altrimenti detto non si applica il principio di « chi inquina paga ». Se la collettività decide che un consumo di 250-300 litri al giorno per persona é ecologicamente il massimo sostenibile, non é perché pago che posso andare al di là del limite.
L’AQP non ha operato alcuna innovazione a livello di questa ripubblicizzazione. Esso é rimasto allineato sulla soluzione rappresentata dalla « tariffa sociale », cioé una tariffa bassa, molto ridotta, mirante a permettere l’accesso all’acqua potabile per le famiglie « povere ». La « tariffa sociale » non si distacca ideologicamente dalla cultura della mercificazione e privatizzazione del diritto all’acqua perché essa dice « tutti devono pagare l’acqua ai costi di mercato.Pero’, tenendo conto delle condizioni di certe categorie sociali.....ecc...interveniamo per aiutarle... ». Cio’ facendo, non si garantisce il diritto umano all’acqua, ma si fa soprattutto opera di carità nei confronti dei « poveri ». Fare carità non é un atto di ripubblicizzazione del diritto all’acqua. Il welfare é nato e si fonda sui diritti e sulla sicurezza, e non sulla carità e l’assistenza.
realizzare una profonda revisione del sistema della finanza pubblica ed in particolare del finanziamento degli investimenti nei beni e nei servizi pubblici, in questo caso l’acqua ed i servizi idrici.
Non si puo’ accettare come inevitabile che il finanziamento dell’AQP sia definitivaemente privatizzato perché fondato sulla tariffa pagata dal consumatore, sulla quale contare anche per ammortire l’indebitamento contratto sui mercati di capitali privati, a sua volta considerato inevitabile perche bisogna contenere la spesa pubblica, il pubblico non ha più soldi, il finanziamento privato consente una gestione più efficiente e efficace ...ecc.ecc. E’ vero che oggi in Europa non esiste più un istituto di credito pubblico (locale, regionale, nazionale, internazionale). Anche quando i capitali sono totalmente ( cosa oramai rara) o parzialmente pubblici, l’istituto di credito, per esempio la BEI, si comporta, con le debite distinzioni, come una banca di credito obbediente a principi e logiche di tipo privato. Inoltre, gli invesitmenti pubblici nei beni e servizi pubblici superano di gran lunga le capacità di intervento di banche etiche, banche sociali, banche realmente cooperative....Non si puo’ contare su di loro per un’inversione di tendenza. In realtà, i dominanti privatizzatori hanno creato l’inevitabilità dell’indebitamento nei confronti del capitale privato. Il rinegoziato dei termini del debito di 280 milioni contratto nel 2004 dall’AQP con la Merryl Lynch é stato una buona cosa ma fu doveroso e legittimo tanto leonino fu il contratto firmato con leggerezza ed incuria dalla direzione dell’AQP e dai responsabili della Regione dell’epoca. E” auspicabile che la Regione abbandoni l’allinemento sulla « normalità » dell’indebitamento nei confronti dei capitali privati e, quindi, della dipendenza del futuro finanziario dell’AQP dalle imprese di notazione (rating). Questo allineamento emerge allorché l’assessore Amati parlando dei milioni di utili registrati grazie all’efficientameto dell’AQP negli ultimi due anni fa appello al riconosicmento della buona gestione dell’Acquesotto fatto “da tutti gli specialist e dalle agenzie di rating”. Con questo voglio ancora una volta attirare l’attenzione di Vendola e di Amati sulla trappola rappresentata dalla tariffa pagata del consumatore. La tariffa non libera l’acqua, né i servizi idrici, né il cittadino, né le collettività locali e regionali dalle logiche del mercato, del consumo e degli interessi finanziari. Le tariffe nei paesi del Nord dell’Europa sono in media da due (Belgio, Francia) a quattro volte (Danimarca, Regno Unito, Germania) superiori a quelle italiane. Esse non hanno ridotto l’indebitamento nei confronti dei mercati di capitali privati e « stranieri », anzi. E non si puo’ dire che la tariffa della verità dei prezzi di mercato abbia liberato i cittadini francesi dalla loro sottomissione agli interessi delle grandi imprese private. Lo stesso vale per il Regno Unito e da pochi anni per la Germania.
Cio’ detto, ha fatto bene il presidente Vendola ad affermare il 14 gennaio che é possibile ridurrre la tariffa e che si puo’ utilizzare il denaro pubblico per il finanziamento degli investimenti nel settore idrico. Finalmente ! Sono contento del progresso compiuto perché quando proposi nel 2006, allorché ero presidente de’ll’AQP, come soluzione da minor male, la creazione di un fondo pubblico regionale per finanziare il diritto umano ai 50 litri in Puglia (i costi annuali per il bilancio regionale sarebbero stati di poco superiori a 2 milioni l’anno) la risposta fu il rifiuto. Spero che la Regione Puglia s’incammini gradualmente, ma presto, verso la ricerca di soluzioni innovatrici sul piano dell’istituzione di soggetti di credito pubblici regionali e del funzionamento dell’economia dei beni comuni in Puglia. Non sono titolato a parlare a nome del Comitato pugliese Acqua Bene Comune » ma penso che l’Università del Bene Comune e le nuove ed interessanti organizzazioni sui beni comuni, compreso il Comitato pugliese, costituitesi in Italia negli ultimi tre-quattro anni, saranno pronte a dare il loro contributo di analisi e di proposte.
Terzo, livello socio-politico, promuovere la partecipazione effettiva dei cittadini al governo dell’acqua. Fino a non molto tempo fa, far partecipare i cittadini al governo degli affari pubblici significava soprattutto due cose: informarli bene e consultarli di tanto in tanto (ma senza potere vincolante). Il ricorso ai referendum abrogativi ed allo strumento di proposta di legge di iniziativa popolare erano considerati due strumenti eccezionali ed originali introdotti dalla Costituzione italiana. Il secondo, in particolare, resta una forma importante di partecipazione cittadina specifica al nostro Paese. Non é un caso che l’utilizzo di questi strumenti in Italia negli ultimi anni sia avvenuto nel campo dell’acqua (legge regionale sul servizio idrico in Toscana e legge nazionale sull’acqua di iniziativa popolare, due refendum abrogativi…). Non parliamo poi delle innumerevoli iniziative cittadine prese a livello comunale, provinciale e regionale dall’inizio degli anni 2000 in favore del diritto all’acqua e dell’acqua bene comune, res publica . I cittadini pugliesi sono stati fra I più attivi in questa mobilitazione. La Regione Puglia ha in qualche modo, in maniera molto minore l’AQP, accolto la pressione dei movimenti pugliesi ad essere coinvolti e partecipanti nel processo di ripubblicizzazione dell’AQP annunciato da Nichi Vendola. Ogniqualvolta il movimento pugliese si é trovato a divergere dalle misure prese dalla regione, I contatti sono stati pero’ più tesi vuoi conflittuali. Allo stato attuale si può dire che la partecipazione dei cittadini al governo dell’acqua in Puglia é di tipo movimentista, un misto di associazione/dialogo e di opposizione. E’ tempo - se il presidente Vendola e l’Assessore Amati accettano un appello da parte mia, a titolo puramente personale – che siano messi in opera, subito, degli strumenti di coinvolgimento ( una audit regionale o una consulta regionale con pareri vincolanti, o la convocazione de « Gli Stati Generali dell’acqua della Puglia », anch’essi con poteri propositivi vincolanti) con il compito di esaminare e proporre entro la fine del 2012 come creare un sistema di reale partecipazione dei cittadini al governo dell’acqua in Puglia. Nichi Vendola conosce bene il potere dei cittadini. Certo, tutti noi amiamo il vento quando ci é favorevole ma esso ci può aiutare ad andare nella direzione giusta anche per vie da noi non pensate o desiderate.
NOTE
(1): Per i puristi e gli amanti dlele cose complicate, riporto integralmente il testo dei tre referendum proposti da Stefano Passigli.
QUESITO N°1
«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole "con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84" Art. 14 bis comma 1
Art. 14 bis comma 2
Art. 14 bis comma 3 limitatamente alle parole "nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione."
Art. 14 bis comma 5 limitatamente alle parole "dei collegamenti ammessi"
Art. 18 bis comma 2limitatamente alle parole "abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
e" Art. 24 comma l numero 2) limitatamente alle parole "alle coalizioni e"
Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole "nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole "delle liste di ciascuna coalizione"
Art. 83 comma 1 numero 2)
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera a)
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole" non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "che abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole "non collegate" poste tra le parole "singole liste" e le parole "rappresentative di minoranze"
Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole "nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista di cui"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "di ciascuna" e le parole "lista per tale quoziente"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista. I seggi"
Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole"
Art. 83 comma 1 numero 5)
Art. 83 comma 1 numero 6)
Art. 83 comma 1 numero 7)
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "salvo quanto disposto dal comma 2,"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle varie" e le parole "liste di cui"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "lettera b),"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista di cui"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "assegnati alle" e le parole "liste per le quali"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singole" poste tra le parole "in caso di parità, alle" e le parole "liste che abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "a ciascuna" e le parole "lista corrisponda"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di lista o singola" poste tra le parole "iniziando dalla" e le parole "lista che abbia"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni o singole" poste tra le parole "da parte di più" e le parole" liste, da quella"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o liste singole"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o singola" poste tra le parole "seggi eccedenti alla" e le parole "lista in quelle"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "inoltre le" e le parole "liste, che non abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "seggi a tali" e le parole "liste. Qualora"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o singole" poste tra le parole "due o più" e le parole "liste abbiano"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o alla singola"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizioni di liste o" poste tra le parole "cedere, alla" e le parole "lista singola eccedentaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" posta tra la parola "lista" e la parola "eccedentaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alle parole "coalizione di liste o" poste tra le parole "attribuzione e alla" e le parole "lista singola deficitaria"
Art. 83 comma 1 numero 8) limitatamente alla parola "singola" tra la parola "lista" e la parola "deficitaria"
Art. 83 comma 1 numero 9)
Art. 83 comma 2
Art. 83 comma 3
Art. 83 comma 4
Art. 83 comma 5
Art. 84 comma 3»
QUESITO N°2
«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 18 bis comma 3 limitatamente alle parole "presentati secondo un determinato ordine" Art. 19 comma 1 limitatamente alle parole "nella stessa"
Art. 58 comma 2 limitatamente alle parole "tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni"
Art. 84 comma 1 limitatamente alle parole "secondo l'ordine di presentazione"
Art. 85
Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nella lista"
Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole "nell'ordine progressivo di lista"»
QUESITO N°3
«Volete Voi che sia abrogato il D. Lgs. 20 Dicembre 1993, n. 533 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole ", con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale"
Art. 1 comma 3
Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "La regione Trentino-Alto Adige e' costituita"
Art. 1 comma 4 limitatamente alla parola "sei"
Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole "definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione e' attribuita con metodo del recupero proporzionale"
Art. 8 comma 1 limitatamente alle parole "14-bis,"
Art. 9 comma 3 limitatamente alle parole "effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano",
Art. 9 comma 4 limitatamente alle parole ", presentati secondo un determinato ordine"
Art. 9 comma 5 limitatamente alle parole "18-bis,"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "delle coalizioni e"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "non collegate"
Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole "di ciascuna coalizione"
Art. 16
Art. 17
Art. 17 bis
Art. 19
Titolo VII limitatamente alle parole "TITOLO VII Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige"
Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e"
Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole "della regione Trentino-Alto Adige"
Art. 20 comma 1 lettera b) limitatamente alle parole "nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'."
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole "delle due regioni"
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole "F e G"
Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole ", e successive modificazioni"
Art. 21 comma 2
Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali,"
Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole "non risultati eletti ai sensi dell'art. 21"
Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "sottratti i voti dei candidati gia' proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21"
Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole "non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21"
Art. 21 bis comma 4 limitatamente alle parole ", esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21"
Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o"
Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole "del Trentino-Alto Adige",
Art. 21 ter comma 7 limitatamente alle parole "nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige"
Allegate tabelle A e B»